Molti e molte giovani dopo aver completato gli studi svolgono uno o più tirocini al fine di familiarizzarsi con i diversi ambienti di lavoro. Questa forma di addestramento professionale è molto apprezzata nell’odierno mondo del lavoro: nel 2018 ben 3.087 cittadine e cittadini hanno iniziato un tirocinio extracurriculare in provincia di Bolzano.1 In molti casi per questi giovani si tratta della prima esperienza lavorativa prima di instaurare un vero e proprio rapporto di lavoro. Tuttavia vi sono altre categorie di persone che svolgono tirocini allo scopo di entrare o rientrare nel mondo del lavoro.
Si distinguono vari tipi di tirocinio:
– tirocinio curriculare: il tirocinio previsto dal piano di studi del corso di laurea o di specializzazione o da qualsiasi altro piano di studi e di formazione serve a completare la formazione ed è obbligatorio per conseguire il diploma;
-tirocinio extracurriculare: il tirocinio a scopo formativo e di orientamento, non previsto dal piano di studi, è solitamente destinato ad alunni, studenti o laureati e ha lo scopo di introdurre i giovani nel mondo del lavoro.
La presente mozione riguarda solo quest’ultima categoria, che ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1405/2018 è ulteriormente articolata come segue:
-tirocini di orientamento e sviluppo delle competenze professionali, promossi dalle Direzioni provinciali della formazione professionale secondo i criteri di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1405/2018 (i destinatari sono gruppi socialmente emarginati, disoccupati o persone di età superiore ai 26 anni che necessitano di una riqualificazione o di un reinserimento nel mercato del lavoro, persone che hanno abbandonato prematuramente la scuola, ecc.: durata minima: 2 mesi; durata massima: 500 ore; compenso: 3 euro/ora per minorenni, 4 euro/ora per maggiorenni, con una maggiorazione di 1,50 euro se la sede del tirocinio si trova a più di 5 km di distanza)2 ;
– tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo promossi dalla Ripartizione lavoro a favore di persone svantaggiate sul mercato del lavoro secondo i criteri di cui all’allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 1405/2018; lo scopo di questi tirocini è quello di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate – persone che abbiano difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, come i disoccupati a lungo termine e persone che desiderino rientrare nel mercato del lavoro (art. 2, comma 1, lettera k del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche); la durata massima del tirocinio di formazione ed orientamento può arrivare fino a 6, 12 o 24 mesi, a seconda dell’entità dello svantaggio; l’indennità di partecipazione al tirocinio non può essere inferiore a 400 euro al mese; l’azienda ospitante può richiedere al Servizio lavoro un contributo provinciale nella misura massima di 400 euro;
-tirocini di orientamento per alunni e studenti, svolti dalla Ripartizione lavoro e disciplinati dalla convenzione quadro locale, stipulata il 19 marzo 2015 tra la Provincia Autonoma di Bolzano e le organizzazioni sindacali (questi tirocini sono destinati ad alunni e studenti che hanno compiuto i 15 anni di età e hanno concluso gli studi scolastici o universitari da non più di 12 mesi; periodo: dal 1° giugno al 30 settembre per gli alunni, tutto l’anno per gli studenti universitari; durata massima: 3 mesi per gli alunni, 6 mesi per gli studenti universitari – può essere aumentata su richiesta dell’azienda a 4 mesi per gli alunni e a 10 mesi per gli studenti universitari; l’indennità di partecipazione al tirocinio non può essere inferiore a 300 euro).
Come confermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 287/2012, i tirocini non curriculari rientrano nella materia di esclusiva competenza legislativa residuale delle Regioni inerente al settore “istruzione e formazione professionale” (art. 117, comma 4 della Costituzione). Pertanto la Provincia, nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (e quindi anche per quanto riguarda i tirocini di formazione e orientamento), gode di un margine di autonomia che andrebbe sfruttato, sempre nell’ambito dell’Accordo StatoRegioni-Provincia Autonoma del 25 maggio 2017, stipulato in base all’art. 1, comma 34 della legge 92/2012.
A tal fine la Provincia ha stabilito con delibera n. 1405/2018 i requisiti minimi da applicare a livello locale. Tuttavia tali requisiti sono piuttosto modesti rispetto a quelli vigenti in altre regioni: infatti, mentre la Provincia di Bolzano prevede un’indennità di partecipazione di 300 euro mensili, nella regione Lazio, ad esempio, questa ammonta a 800 euro.3 Considerando l’alto costo della vita e le condizioni favorevoli del mercato del lavoro in provincia di Bolzano, ciò può rappresentare, soprattutto per i neolaureati, uno svantaggio che non li invoglia a rimanere in provincia. In questo campo la provincia dovrebbe sfruttare il suo margine di manovra legislativo e adeguare l’indennità.
Inoltre, l’indennità spettante ai tirocinanti, ai sensi dell’art. 50 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986 nel testo vigente) è equiparata ad un reddito di lavoro (cfr. art. 2 dell’Accordo quadro del 19 marzo 2015). Ne consegue che il tirocinante, proprio come un lavoratore dipendente, deve dichiarare il proprio reddito e presentare la dichiarazione dei redditi, se il reddito supera la soglia stabilita annualmente, nonché pagare le tasse, se dovute.
A ciò si aggiunge un altro problema di cui solitamente le giovani lavoratrici e i giovani lavoratori dipendenti vengono a conoscenza a distanza di decenni: nel caso dei tirocini non è previsto il pagamento dei contributi previdenziali. Soprattutto con l’attuale sistema pensionistico su base contributiva ciò rappresenta uno svantaggio, in quanto molte giovani lavoratrici e molti giovani lavoratori si ritrovano con un “gap contributivo” di diversi mesi e persino di anni. Dato che sui contributi previdenziali si maturano gli interessi, è particolarmente importante che questi vengano versati in giovane età.
Infine si richiama l’articolo 35, comma 2, lettera e) della legge provinciale n. 39/1992, che prevede che la Provincia possa gestire direttamente o affidare a terzi “tirocini di formazione e orientamento come definiti dalla legislazione statale, per persone svantaggiate sul mercato del lavoro e per alunni e studenti, con eventuale erogazione di sussidi ai tirocinanti e contributi alle imprese ospitanti sulla base di criteri e importi stabiliti dalla Giunta provinciale.”
Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale
- a modificare la deliberazione della Giunta provinciale n. 1405 del 2018 introducendo un compenso minimo di 600 euro lordi al mese per le persone minorenni e di 800 euro lordi al mese per le persone maggiorenni che svolgono tirocini extracurriculari;
- a verificare se e in che modo possano essere concessi finanziamenti alle aziende ospitanti per garantire che esse versino i contributi previdenziali anche per i tirocini extracurriculari.